I servizi consolari dell’Ambasciata italiana in Israele insieme ai Comites di Tel Aviv e riepilogano le modifiche normative alle disposizioni vigenti in materia di cittadinanza, introdotte dal decreto legge n. 113 del 4 ottobre 2018 e successiva legge di conversione (legge 1 dicembre 2018, n. 132).
1. Naturalizzazioni
– Termine procedimentale.
Al riguardo, il Ministero dell’Interno ha ribadito che il termine di definizione dei procedimenti di concessione della cittadinanza di cui agli artt. 5 e 9 della Legge 5 febbraio 1992 n. 91, è elevato a quarantotto mesi dalla data di presentazione dell’istanza. Tale termine si applica ai procedimenti in corso, cioè non ancora definiti al 5 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del Decreto n. 113 citato), sia che il previgente termine biennale sia decorso, sia che esso non risulti ancora spirato.
– Importo del contributo.
Il novellato art. 9-bis della legge 91/92, sempre a decorrere dal 5 ottobre 2018, ha modificato l’importo del contributo cui sono soggette le istanze e le dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza italiana, introdotto dall’art. 1 della Legge n. 94/2009, elevandolo da euro 200 (duecento) a euro 250 (duecentocinquanta). Pertanto, per le istanze presentate a partire dal 5 ottobre 2018 incluso, non in regola con il versamento, dovrà essere richiesta l’integrazione di euro 50 (cinquanta). Tutte le domande inoltrate prima di tale data – seppur “accettate con riserva” – ricadono nella normativa previgente.
– Requisiti linguistici.
Il Ministero dell’Interno ha qui confermato quanto già indicato nel messaggio a codeste sedi dello scorso 4 gennaio in ordine alla previsione, quale condizione per il riconoscimento della cittadinanza ai sensi degli artt. 5 e 9 della legge, del possesso di un’adeguata conoscenza della lingua italiana. Tale requisito trova applicazione a decorrere dal 4 dicembre 2018 (e non dal 5 dicembre), e quindi per le istanze presentate a partire da tale data. Non è, invece, richiesto per i procedimenti avviati precedentemente e già in corso.
A livello operativo, le istanze presentate a partire dal 4 dicembre prive delle prescritte attestazioni o autocertificazioni (e non ancora transitate in SICITT) dovranno essere rifiutate. Qualora siano state già acquisite in SICITT, codeste Sedi dovranno provvedere alla dichiarazione di inammissibilità, previo preavviso di rigetto ai sensi dell’art.10 bis della Legge n. 241/1990.
La disposizione prevede un livello non inferiore al B1 del Quadro comune di riferimento per la conoscenza delle lingue.
L’accertamento di detto requisito va effettuato attraverso l’acquisizione di:
– un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario, oppure
– una certificazione rilasciata da un ente certificatore. Al momento possono considerarsi enti certificatori, appartenenti al sistema di certificazione CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualità):
– Università per stranieri di Siena
– Università per stranieri di Perugia
– Università Roma Tre
– Società Dante Alighieri
Potranno dunque essere considerate valide le certificazioni di livello non inferiore a B1 rilasciate dai suddetti enti, eventualmente in regime di collaborazione con i locali Istituti di Cultura all’estero.
– Abrogazione del silenzio-assenso.
Il d.l. 113 ha abrogato la disposizione dell’art. 8 comma 2 della Legge n. 91/1992, che precludeva il rigetto dell’istanza di conferimento della cittadinanza per matrimonio una volta decorso il biennio dalla presentazione della domanda. Pertanto non è più configurabile il silenzio-assenso da parte dell’Amministrazione sulla istanza del cittadino straniero coniugato con cittadino italiano allo scadere del termine, mentre è fatto salvo il potere di diniego del nostro status civitatis, da parte del competente Dicastero, anche dopo lo spirare del limite temporale.
2. Riconoscimenti iure sanguinis
Nessuna modifica risulta introdotta rispetto alla durata dei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.